Categoria: Atti generali
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Atti generali

Riferimento normativo: D.Lgs. 33/2013, articolo 12, commi 1 e 2

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.

2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della legge n. 190 del 2012:

https://www.consiglionotariletrentorovereto.it/index.php/amministrazione-trasparente/category/96-piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione

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folder0Legge notarile
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Nota: La Legge notarile non è attualmente disponibile nella banca dati «Normativa». Se ne pubblicano quindi direttamente qui gli articoli che regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività del CND di Trento e Rovereto.

 

Legge 16 febbraio 1913, n. 89
TITOLO IV
Dei collegi e dei consigli notarili
Capo I
Dei collegi notarili
Articolo 83

I notari residenti in ciascun distretto formano un collegio. In ogni collegio è costituito un Consiglio notarile.
La sede del Consiglio è quella medesima del tribunale, e, nel caso di più distretti riuniti, quella del tribunale indicato nel decreto di riunione.

Articolo 84

Le adunanze del collegio sono ordinarie e straordinarie, e sono convocate per mezzo di avvisi del presidente del Consiglio notarile, da trasmettersi per ciascuna adunanza ai singoli notari, con l’indicazione degli oggetti da trattare. Salvo giustificati casi di urgenza, l’avviso deve essere trasmesso per le adunanze ordinarie almeno dieci giorni prima.
Nelle adunanze non si potrà discutere né deliberare se non su oggetti che interessino direttamente il ceto dei notari e che siano stati indicati nel rispettivo avviso di convocazione.

Articolo 85

L’adunanza ordinaria del collegio ha luogo ogni anno, non più tardi del mese di febbraio, all’oggetto di procedere alla nomina dei membri del Consiglio, di discutere il conto consuntivo e il conto preventivo presentati dal Consiglio medesimo, e di approvare la tabella di cui all’art. 93 ultimo capoverso.
Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il Consiglio lo reputi conveniente, o che ne faccia istanza un terzo almeno dei notari appartenenti al collegio.

Articolo 86

Terranno l’ufficio di presidente e quello di segretario, rispettivamente, il presidente ed il segretario del Consiglio notarile, o, in mancanza, chi ne fa le veci.
Per la validità delle deliberazioni è necessario l’intervento almeno della metà dei notari appartenenti al collegio; se alla prima convocazione non interviene la metà dei notari, si farà una seconda convocazione, ed in questa seconda il collegio delibera validamente, qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dai notari presenti.

Capo II
Dei consigli notarili

Articolo 87

Il Consiglio notarile è composto di cinque, sette, nove o undici membri per ciascun collegio, secondo che il numero dei notari al medesimo assegnati non superi i trenta o superi rispettivamente i trenta, i cinquanta o i settanta.
I parenti e affini sino al terzo grado inclusivamente, non possono essere simultaneamente membri dello stesso Consiglio notarile; e nel caso di simultanea elezione, resta di diritto escluso il meno anziano nell’ufficio di notaro.

Articolo 88

I membri del Consiglio sono eletti fra i notari esercenti nel distretto. I membri del Consiglio restano in ufficio tre anni e possono essere rieletti.
I membri del Consiglio sono rinnovati per un terzo in ciascun anno, giusta l’ordine di anzianità di nomina.
Tra i consiglieri di pari anzianità di nomina il terzo da rinnovarsi sarà estratto a sorte.
Chi surroga consiglieri che hanno cessato dalle funzioni anzi tempo o per morte o per altra causa, rimane in ufficio soltanto quel tempo pel quale sarebbe rimasto il consigliere da lui surrogato.
Fra più surroganti, colui che ha riportato maggiori voti e, in caso di parità di voti, il più anziano per esercizio, surroga il consigliere che doveva rimanere in ufficio per più lungo tempo.

Articolo 89

Le elezioni dei membri del Consiglio si fanno a schede segrete.
Nella prima votazione s’intendono eletti coloro che hanno riportato la maggioranza assoluta dei voti.
Se alcuno non ottenga tale maggioranza, o se gli eletti non raggiungano il numero di membri per cui è indetta l’elezione, si procederà nella stessa adunanza ad una seconda votazione, nella quale s’intenderanno eletti quelli che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
A parità di voti è preferito il più anziano in esercizio, e fra egualmente anziani, il maggiore di età.

Articolo 90

Il Consiglio notarile elegge nel proprio seno il presidente, il segretario ed il tesoriere, osservate le norme stabilite nell’articolo precedente.
Essi durano in ufficio per tre anni e possono essere confermati se conservano la qualità di membri del Consiglio.
Il presidente e il segretario dovranno essere scelti preferibilmente fra i notari residenti nella città ove ha sede il Consiglio, ed a parità di voti sarà preferito per il presidente il più anziano e per il segretario il più giovane d’età.
In mancanza del presidente e del segretario, ne faranno rispettivamente le veci il più anziano ed il meno anziano in ufficio fra i membri del Consiglio.

Articolo 91

Il presidente convoca e dirige le adunanze del Consiglio.
Il segretario compila i processi verbali delle adunanze, custodisce tutte le carte relative alle medesime, e, su autorizzazione del presidente, rilascia le copie. I processi verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.
Chiunque può, mediante il pagamento del relativo diritto stabilito dalla tariffa, aver copia delle deliberazioni, tranne che concernano questioni di persone. Contro il rifiuto al rilascio delle copie, è ammesso il ricorso al presidente della Corte d’appello.

Articolo 92

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, è necessario l’intervento della maggioranza dei suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Nel caso di parità di voti, quello del presidente dà la preponderanza.
I membri che non intervengono alle adunanze per tre volte consecutive, senza giustificare al Consiglio un legittimo impedimento sono dichiarati dimissionari dal Consiglio; e nel caso che il Consiglio per mancanza di numero non possa validamente deliberare, la dichiarazio
ne sarà fatta con decreto dal presidente del tribunale.

Articolo 93

Il Consiglio, oltre quelle altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge:

1) vigila alla conservazione del decoro nell’esercizio della professione, e nella condotta dei notari iscritti presso il medesimo, ed alla esatta osservanza dei loro doveri;
2) vigila alla condotta dei praticanti e sul modo come i medesimi adempiono i loro doveri, e rilascia i relativi certificati;
3) emette, ad ogni richiesta delle autorità competenti, il suo parere sulle materie attinenti il notariato;
4) forma ed autentica ogni anno il ruolo dei notari esercenti e praticanti;
5) s’interpone, richiesto, a comporre le contestazioni tra notari, e tra notari e terzi, sia per la restituzione di carte e documenti, sia per questioni di spese ed onorari, o per qualunque altro oggetto attinente all’esercizio del notariato;
6) riceve dal tesoriere, in principio di ogni anno, il conto delle spese dell’anno decorso e forma quello preventivo dell’anno seguente, salva l’approvazione del collegio.
Per supplire alle spese è imposta ai notari, in proporzione dei proventi riscossi da ciascuno di essi nell’anno precedente, quali si desumono dalla tassa d’archivio da loro pagata, una tassa annua non minore di lire dieci né maggiore di lire cento, secondo una tabella di classificazione
proposta dal Consiglio ed approvata dal collegio.

Articolo 93-bis (*)

Il Consiglio notarile distrettuale vigila sull’osservanza, da parte dei notai iscritti al collegio, dei principi e delle norme di deontologia professionale elaborati dal Consiglio nazionale del notariato secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive modificazioni.
Al fine di controllare il regolare esercizio dell’attività notarile, i consigli notarili distrettuali, tramite il presidente o un loro componente, delegato dal consiglio, possono:
a) effettuare accessi agli studi ed esaminare atti, repertori, indici, registri, libri e documenti contabili del notaio;
b) esaminare gli estratti repertoriali conservati presso gli archivi notarili distrettuali con facoltà di ottenerne copia, dandone preventivo avviso ai notai interessati;
c) assumere informazioni presso le amministrazioni e gli uffici pubblici.
Il Consiglio nazionale del notariato vigila sull’applicazione dei suddetti principi e norme da parte dei consigli notarili distrettuali e adotta tutte le iniziative opportune per la loro applicazione.
(*) Articolo inserito dall’art. 10, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, a decorrere dal 1° giugno 2007.

Articolo 93-ter (*)

Se viene rilevata l’inosservanza di leggi, di regolamenti, di principi e norme deontologiche elaborati dal Consiglio nazionale del notariato ovvero la violazione di altri doveri da parte del notaio, il Consiglio notarile del distretto al quale il notaio è iscritto promuove, per il tramite del presidente, procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 153 ovvero se, al tempo della commissione del fatto, il notaio era iscritto al collegio di altro distretto, ne dà notizia al consiglio di tale distretto.
(*) Articolo inserito dall’art. 10, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, a decorrere dal 1° giugno 2007.

Articolo 94

Il tesoriere del Consiglio riscuote i diritti e le tasse dovute al Consiglio notarile, a norma della tariffa, nonché le ammende, avvalendosi della procedura speciale, prescritta per la esazione delle tasse, multe e pene pecuniarie di registro.

Articolo 95

Il ministro di grazia e giustizia, previo il parere della Corte d’appello in camera di consiglio, può sciogliere il Consiglio notarile quando questo, richiamato alla osservanza degli obblighi ad esso imposti dalla legge, persista a violarli o a non adempierli, e per altri gravi motivi. In tal caso, e sino alla composizione del nuovo Consiglio, le attribuzioni del medesimo sono esercitate dal presidente del tribunale civile o da un giudice da lui delegato, i quali dureranno in ufficio tre mesi. Questo termine potrà essere prorogato dal ministro di altri tre mesi, in caso di riconosciuto bisogno.
Entro i termini sopraindicati, si procederà alla elezione dei nuovi membri, nei modi stabiliti dall’art. 89.
Eletti i nuovi membri, il presidente del tribunale civile o il giudice da lui delegato, convoca ed insedia il Consiglio.

folder1Codice di comportamento
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Data di aggiornamento:

Codice di comportamento del CND di Trento e Rovereto

Adottato con delibera del Consiglio del 23 novembre 2015 ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 165/2001.
Il testo del Codice di comportamento è stato pubblicato sul presente sito in data
come comprovato dalla piattaforma

 

Le dipendenti del Consiglio Notarile di Trento e Rovereto , in qualità di dipendenti di un ente pubblico non economico, sono tenute a:
Osservare la Costituzione e le leggi della Repubblica con disciplina ed onore e conformare la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.
Svolgere i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui sono titolari.
Rispettare altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e ad agire in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.
Non usare a fini privati le informazioni di cui dispongono per ragioni di ufficio, evitando situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine del Consiglio Notarile di Trento e Rovereto. Le prerogative sono esercitate unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono state conferite.
Esercitare i propri compiti orientando la propria azione alla massima economicità, efficienza cd efficacia. La gestione di risorse ai fini dello svolgimento delle proprie attività deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati. Nei rapporti con i terzi le dipendenti assicurano la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

Dimostrare la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre istituzioni del Notariato e con le pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.
Non chiedere, per sé o per altri, regali o altre utilità.
Rifiutare, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia. In ogni caso, indipendentemente che il fatto costituisca reato, le dipendenti non chiedono, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.
Non sollecitare per sé o per altri, regali o altre utilità.
Rifiutare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.
Comunicare tempestivamente al Presidente del Consiglio la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi siano coinvolti o possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il Consiglio Notarile nei successivi trenta giorni, valuta la compatibilità dell'adesione o dell'appartenenza del dipendente alle associazioni o alle organizzazioni. I1 presente comma non si applica all'adesione ai partiti politici o ai sindacati.
Informare per iscritto, all'atto dell'assegnazione dell'ufficio, il Presidente del Consiglio responsabile di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente more uxorio, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
b)se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche affidate.
Astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. 11 conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.
Segnalare al Presidente del Consiglio eventuali criticità di illecito di cui siano venute a conoscenza.
Assicurare l'adempimento degli obblighi di trasparenza totale previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.
Astenersi dallo sfruttare o menzionare, nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assumere nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.
Utilizzare i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
Utilizzare il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e servizi telematici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dal Consiglio e non utilizzare le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali, fatti salvi i casi d'urgenza.
Operare nel rapporto con il pubblico in modo palese fornendo ove richieste le proprie generalità.
Operare con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, operare nella maniera più completa e accurata possibile.
Fornire le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al proprio comportamento.
Rispettare, nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dal Presidente del Consiglio, secondo l'ordine cronologico di presentazione.
Astenersi dal rifiutare prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Astenersi dal rilasciare dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine del Notariato.
Astenersi dall'anticipare l'esito di decisioni o azioni proprie o del Consiglio o del Presidente.
Astenersi dal fornire informazioni e notizie relative ad atti od operazioni del Consiglio.
Osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informare il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta.

Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice di comportamento
La violazione degli obblighi previsti dal Codice contenuto nel presente piano integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel piano, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di colpevolezza, gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata i n ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio del Consiglio.
Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge e dai contratti collettivi.